I rischi dell'ablazione


Il suicidio assistito e la coltivazione della cannabis sono due temi che necessitano di una legislazione al passo coi tempi, su questo non c'è alcun dubbio. Ma se ad oggi siamo ancora in attesa di queste benedette norme non è di certo colpa della Corte costituzionale, che anzi ha sin qui svolto egregiamente il suo compito, anche in considerazione delle svariate sentenze sui due temi che hanno contribuito a far avanzare l'interpretazione che il nostro ordinamento giuridico dà di questi fenomeni.  

Pur in attesa della pubblicazione delle motivazioni dell'inammissibilità dei referendum su fine vita e canapa, le informazioni che filtrano fanno emergere una primissima riflessione: su tematiche del genere non si può legiferare "per ablazione". 

Le questioni maggiori le poneva infatti il primo dei quesiti bocciati dalla Consulta: per creare il salvacondotto giuridico al suicidio assistito nei limitati casi previsti dalla Corte Costituzionale - che già si era sostituita al parlamento nella definizione dei confini in cui considerare legittima la pratica nella ormai famosa sentenza 242/2019 - l'abrogazione della norma che punisce l'omicidio del consenziente avrebbe lasciato senza adeguata protezione una serie di fattispecie, in teoria più numerose, riguardanti soggetti più bisognosi di tutela. 

Sulla depenalizzazione della coltivazione della cannabis il problema riguardava invece la norma da abrogare; detto in breve, la sua eliminazione avrebbe comportato, insieme alla cancellazione delle pene per la coltivazione della canapa, anche quella delle pene contro la coltivazione di sostanze più pesanti quali oppio, eroina e cocaina. Che in teoria non crescono a queste latitudini o che necessitano di complesse lavorazioni per essere estratte ma il nocciolo della questione non cambia: la loro coltivazione sarebbe stata teoricamente non perseguibile secondo una possibile interpretazione del testo residuo.

Sono conclusioni opinabili, lo so, ma sono tali proprio perché si tratta di tematiche controverse. Quello che tuttavia emerge con chiarezza è che i referendum non sono strumenti efficaci per legiferare in questi campi o per modificare norme scritte male. In un sistema come il nostro la funzione legislativa risiede nel parlamento ed è lì che occorre andare a chiedere conto dell'assenza di norme così necessarie o di aggiustamenti così delicati.

Questo non vuol dire che i referendum non siano utili. Sui grandi temi, infatti, hanno una grande valenza quelli confermativi o quelli abrogativi ma non con funzione "creativa" come furono quelli sul divorzio o l'aborto, che avevano alle spalle una legislazione frutto di un intenso dibattito e un lungo lavoro parlamentare e che puntavano a cancellare la norma non a crearne una dal vuoto dell'abrogazione. 

Ma su temi scivolosi come questi, quando l'obiettivo del referendum è quello di abrogare una norma per far sì che dal vuoto normativo creato si innesti una nuova interpretazione del tessuto legislativo che ne risulta, occorre far attenzione all'uso dello strumento referendario.    

Perché, per dirla con una metafora non proprio elegantissima, così facendo si pretenderebbe di curare una cisti sebacea - seppure piazzata nel bel mezzo della fronte - con un colpo d'ascia, col rischio di staccare una bella porzione di cranio invece che rimuovere la sola escrescenza in eccesso. 

Esito che, mi rendo conto, in certi casi non sarebbe nemmeno troppo lontano da quello desiderato. 

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